1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione, anche in via occasionale, per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolti al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, nonché per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola, come in caso di malattia o d'infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito complessivo annuo non superi 20.000 euro.