Art. 18.
(Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di pluriattività).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione, anche in via occasionale, per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolti al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, nonché per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola, come in caso di malattia o d'infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito complessivo annuo non superi 20.000 euro.

 

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      3-ter. I datori di lavoro delle attività di cui al comma 3-bis sono esonerati da tutti gli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e sono tenuti alla sola dichiarazione dei sostituti d'imposta. Se non altrimenti specificato e se compatibili, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Le imprese e i datori di lavoro possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo. Le associazioni senza fini di lucro di cui al comma 2 dell'articolo 17 della presente legge possono intermediare gratuitamente i lavori agricoli di cui al comma 3-bis del presente articolo se resi tra loro soci in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».